Amministratore di sostegno

Gennaio 17, 2005 in Medley da Redazione

Dal 19 marzo 2004, è entrata in vigore la legge numero 6 del 2004 che ha introdotto l’amministratore di sostegno.

Con la nuova figura, la legge intende tutelare, comprimendo al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa del disabile, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La scelta dell’amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura o agli interessi del beneficiario, preferibilmente tra i prossimi congiunti o tra coloro che già se ne prendono cura.

L’amministratore di sostegno, nominato con decreto del giudice tutelare, svolgerà una funzione di affiancamento all’incapace: compiendo una serie di atti di ordinaria amministrazione analiticamente e dettagliatamente elencati nel decreto di nomina, richiedendo al giudice l’autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

I suoi poteri vengono annotati a margine dei registri di stato civile, per consentire a terzi di controllare il suo operato.

La figura dell’amministratore di sostegno rispecchia una nuova visione della disabilità prefigurando nei confronti del disabile misure di intervento non più “totalizzanti” e quasi “punitive” (come l’interdizione), certamente ulteriormente invalidanti ma di vero e proprio supporto nell’esecuzione di alcuni atti (e solo quelli, senza investire comunque tutta la vita quotidiana).

Per essere interdetti occorre versare in condizioni di abituale infermità di mente e tale stato deve rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi.

Tra i disabili psichici nel nostro Paese (circa 700 mila) solo una piccola parte sta così male: gli altri non sono colpiti fino a quel punto, non sempre, non continuativamente e, per loro, l’amministratore di sostegno risulta essere una valida alternativa.

La scelta dell’amministratore di sostegno può anche avvenire mediante designazione dello stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità.

La nuova norma è particolarmente innovativa: l’amministratore viene scelto “con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura del beneficiario”, deve agire “con la diligenza del buon padre di famiglia”, e in caso contrario può essere sospeso, rimosso, anche condannato a risarcire i danni.

Si amplia, tra l’altro la platea dei beneficiari: mentre l’interdizione riguarda soltanto gli infermi di mente, unica categoria “debole” agli occhi del vecchio legislatore, l’amministratore di sostegno va a supporto di anziani della quarta età, disabili sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, malati terminali anche detenuti ed immigrati.

In ogni caso cittadini che in un momento della loro vita si trovano in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti.

di Giuseppina Ortali